
Il punto di vista di Assobim sulle nuove soglie, la Gestione Informativa Digitale e le implicazioni operative per chi opera negli appalti pubblici, con l’obbligo del BIM.
A partire dal 1° gennaio 2025 è entrato pienamente in vigore in Italia l’obbligo del BIM (Building Information Modeling) nella sua accezione più ampia, come parte integrante della Gestione Informativa Digitale (GID), per una specifica categoria di appalti pubblici. Le novità introdotte dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), dal decreto correttivo (D.Lgs. 209/2024) e dai vari pareri tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) impongono quindi cambiamenti rilevanti tanto per le stazioni appaltanti quanto per i progettisti e le imprese che intendono partecipare alle gare.
La soglia economica da superare affinché si applichi l’obbligo BIM è fissata a 2 milioni di euro per opere di nuova costruzione o interventi su edifici esistenti. Nel caso dei beni culturali, la soglia è significativamente più alta, attestandosi attorno a 5.382.000 euro. L’obbligo si estende anche al completamento di opere rimaste incompiute se il valore residuo dei lavori supera la soglia generale. Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatto salvo il caso in cui l’opera sia già progettata e in gestione informativa digitale.
Un elemento di novità riguarda le condizioni transitorie che consentono deroghe in alcuni casi. Il MIT ha emesso pareri che chiariscono come, se il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) è stato approvato entro il 31 dicembre 2024 oppure se l’intervento è stato inserito nella programmazione (triennale o biennale) entro quella data, l’obbligo BIM può non applicarsi, anche se la gara viene indetta successivamente. Tuttavia, non è sufficiente che vi sia soltanto la copertura finanziaria o che il documento sia redatto: è essenziale che il procedimento sia formalmente avviato e programmato entro la data indicata.
Per i progettisti e le imprese questi cambiamenti comportano adeguamenti organizzativi, tecnologici e competenziali. I progettisti dovranno operare utilizzando modelli informativi conformi agli standard nazionali e internazionali (in Italia le norme della serie UNI 11337 e la norma UNI EN ISO 19650), garantendo interoperabilità tramite formati aperti come IFC, e dovranno contribuire alla redazione del capitolato informativo richiesto nei bandi. Le imprese dovranno essere in grado di gestire modelli tridimensionali informati, partecipare alle procedure di scambio dati, adeguare i propri workflow interni, e talvolta confrontarsi con nuove figure professionali dedicate al coordinamento informativo.
Anche le stazioni appaltanti hanno obblighi precisi. Devono dotarsi di un atto organizzativo interno che definisca ruoli, responsabilità, flussi informativi e modalità operative per l’adozione della GID. Devono prevedere piani di formazione per il personale coinvolto, acquisire e mantenere strumenti hardware e software adeguati, istituire ambienti digitali di condivisione dati (ACDat o Common Data Environment), nominare figure come il coordinatore dei flussi informativi, il gestore dei processi digitali e il gestore dell’ambiente informativo. Devono inoltre predisporre documentazione preliminare come il DIP (Documento di Indirizzo Preliminare) e il DOCFAP con i requisiti informativi previsti, allineandosi alle norme tecniche.
Dal punto di vista operativo, per progettisti e imprese, l’obbligo porta con sé un aumento della complessità in fase di gara: la documentazione richiesta si amplia, i livelli progettuali da rispettare includono modelli informativi più dettagliati, la verifica dei dati assume rilevanza critica e gli strumenti digitali devono essere interoperabili e condivisi. Il mancato rispetto delle norme può comportare esclusioni dalle gare o perdita di punteggi in fase di valutazione se l’adozione BIM è prevista come criterio premiante. Allo stesso tempo, chi è già in grado di operare con questi strumenti ottiene un vantaggio competitivo, soprattutto in progetti di medio-alta entità o quando le stazioni appaltanti prevedono incentivi o punteggi premiali per offerte che dimostrino adeguata capacità BIM.
L’obbligatorietà 2025 impone a progettisti e imprese un salto di qualità nei processi professionali, tecnologici e organizzativi. Chi intende operare con successo nei bandi pubblici non può più prescindere da competenze BIM consolidate, strumenti interoperabili e procedure interne adeguatamente strutturate.






