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Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, parte 1

Assobim sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici: stazioni appaltanti e nuovi metodi e strumenti di gestione informativa digitale (prima parte).

Con l’entrata in vigore della nuova normativa in materia di appalti pubblici anche il panorama del BIM e dei relativi strumenti digitali compie un nuovo passo in avanti. Con importanti riflessi su metodi, processi e figure professionali delle stazioni appaltanti.

L’evoluzione disciplinare e normativa del Building Information Modeling negli appalti pubblici ha conosciuto in questi anni importanti evoluzioni, da quelle definite dalla roadmap di applicazione contenuta nel primo storico Decreto BIM alle numerose evoluzioni e modifiche successive. Proprio quest’anno una nuova ulteriore tappa, stavolta afferente alla più generale disciplina degli appalti, con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Un provvedimento che, con il suo articolo 43, di fatto ha derogato un obbligo normativo che già nel 2024 avrebbe visto operare i soggetti pubblici in pieno regime di obbligatorietà del BIM per tutti gli interventi, ad esclusione di quelli di manutenzione straordinaria e ordinaria, di valore superiore al milione di euro, concedendo maggiore respiro alle stazioni appaltanti e rinviando al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore di tale soglia.

Proprio il nuovo Codice dei Contratti Pubblici introduce alcune importanti modifiche rispetto al precedente Codice che coinvolgono le stazioni appaltanti e si inseriscono nella più generale cornice dell’approccio Open BIM; fra queste, l’esplicito richiamo a piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari in esso contenuto, fatto particolarmente rilevante perché finalizzato a non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché a consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alle procedure di gara. Un’evoluzione stimolata anche dalla forte crescita degli strumenti utilizzati in ambiente Open BIM, dal formato IFC a strumenti di comunicazione quali il BCF – BIM Collaboration Format, l’IDS – Information Delivery Specification e, in fase ormai avanzata di gestazione, l’OpenCDA.

Di particolare rilevanza le disposizioni contenute nell’allegato I9 del nuovo Codice, che va ad ampliare e modificare parzialmente i decreti attuativi del precedente Codice degli Appalti concentrandosi su diversi aspetti importanti per le stazioni appaltanti fra cui le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria in ottica BIM, i criteri per garantire uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti digitali per la gestione dell’informazione, le misure necessarie per l’attuazione dei processi di gestione dell’informazione supportata dalla modellazione informativa, le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni, le specifiche tecniche nazionali e internazionali applicabili, e infine il contenuto minimo del capitolato informativo per l’uso dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. In questo quadro esistono alcuni temi di particolare rilevanza per le stazioni appaltanti, primo tra i quali quello della formazione.

Il già citato allegato I9 in particolare stabilisce che la stazione appaltante, prima di adottare processi per la gestione informativa digitale e a prescindere dalla fase di progettazione a dall’importo dei lavori, deve definire e attuare un piano di formazione specifica del personale secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti digitali di modellazione, definire e attuare un piano di acquisizione e di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione delle procedure di controllo e gestione volte a digitalizzare il sistema organizzativo dei processi relativi all’affidamento e alla esecuzione dei contratti pubblici, oltre che per la gestione del ciclo di vita dei beni disponibili e indisponibili.

Nello stesso allegato si definiscono poi gli attori di questi processi, prevedendo che le stazioni appaltanti che adottano i metodi e gli strumenti BIM nominino un gestore dell’ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi digitali supportati da modelli informativi (CDE Manager e BIM Manager), oltre a indicare per ogni intervento un BIM Coordinator incaricato di seguire i flussi informativi all’interno della struttura di supporto della stazione appaltante.

(Parte 1. Continua)

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